sabato 22 agosto 2020

SUPERBONUS 110%: responsabilità civile, penale, fiscale e deontologica dell'amministratore


Com'è noto, il Superbonus consente di accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% per l'efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (approfondisci a tal proposito leggendo il precedente post ==> clicca).

Il Superbonus previsto dal cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) si pone come fondamentale strumento per dare impulso all'economia italiana e, al contempo, per favorire il rinnovamento di strutture spesso fatiscenti e non rispettose della normativa più recente sulla sicurezza e il risparmio energetico.

Il Superbonus è accessibile anche ai condomini, i quali possono avvantaggiarsene per lavori inerenti alle parti comuni dell'edificio. È chiaro che, qualora l'assemblea decidesse di procedere in tal senso, la maggior parte degli oneri ricadrebbe sull'amministratore, il quale sarebbe chiamato a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, nonché a fornire ogni documentazione necessaria.

Vediamo dunque quali sono i principali adempimenti fiscali a cui dovrebbe essere tenuto l'amministratore per poter accedere al Superbonus per i condomini.

 

Quali sono i compiti principali dell’amministratore?

L'art. 1130, comma primo, numero 5, del codice civile stabilisce chiaramente che l'amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali inerenti al condominio:

“….L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) [.];
3) [.];
4) [.];
5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) ….”

Pertanto, gli competeranno anche quelli riguardanti il Superbonus, cioè l'accesso alla detrazione al 110% per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Come previsto per la generalità delle spese relative agli interventi su parti comuni condominiali, anche per gli eventuali lavori, trainanti e trainati, previsti dal Decreto Rilancio, l'amministratore di condominio sarà tenuto all'invio telematico della comunicazione delle spese, al fine di consentire al condominio di poter fruire della detrazione fiscale, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

L'invio telematico delle spese sostenute dai condomini è uno degli adempimenti degli amministratori di condominio che, come altri professionisti ed imprese, devono trasmettere le informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Cosa accade se, per mancata diligenza dell’amministratore nell'espletare il suo incarico, perdo il diritto alla detrazione?

Al riguardo, si segnala che per granitica giurisprudenza, l'amministratore risponde per eventuali perdite del beneficio fiscale non fruito, qualora sia acclarata la propria responsabilità (ex multis, Cass., 26 settembre 2017, n. 22343; Cass., 14 maggio 2013, n. 11548).

Com'è senz'altro noto, tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio vi è la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In questo caso dovrà essere inviata dal 15 ottobre 2020 (e successivamente entro il 16 marzo dell’anno successivo) una comunicazione per esercitare l'opzione con le modalità attuative dell'art. 121 del Decreto Rilancio specificate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento dell'8 agosto 2020. Tale provvedimento ha approvato il modello di comunicazione da inviare all'Agenzia dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari (Caf, ecc.), dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o, appunto, dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

  

Come dobbiamo comportarci se il nostro condominio è amministrato da una persona interna al condominio stesso?

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione per esercitare l'opzione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 specifica altresì che, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.

Nei casi di cessione del credito da parte del condomino per interventi sulle parti comuni condominiali, precisa il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'invio telematico è obbligatoriamente eseguito da chi rilascia il visto di conformità.

Tra gli altri doveri cui l’amministratore debba prestare molta attenzione, vi è senza dubbio anche quello di curare i pagamenti da effettuare a favore delle imprese incaricate di realizzare gli interventi rientranti nel Superbonus. Si tratta di un aspetto delicatissimo e fondamentale, in quanto il mancato rispetto delle condizioni e delle scadenze comporterebbe la perdita del beneficio fiscale.

Anche in tali casi, poiché il condominio affida all'amministratore il mandato di pagamento all'impresa che realizza i lavori, ricade sull'amministratore non solo l'onere di effettuare in concreto il versamento ma anche di eseguirlo nel più rigoroso rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili (cfr. Cass., ord. 4 marzo 2020, n. 6086).

 

Non può essere dimenticata, infine, la parte inerente alla certificazione che l'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, dovrà fornire per poter accedere ai benefici del Superbonus, soprattutto qualora si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Per la precisione, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, l'amministratore dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

 

A cosa andiamo incontro se beneficiamo di una detrazione non dovuta?

Gli addetti ai lavori temono che il Superbonus possa diventare una buona scusa per sanzionare chi lo richieda.

L'accusa è chiara e diretta: è troppo complicato.

Sono ancora troppi gli aspetti per i quali è necessario un chiarimento da parte del Governo. L'esecutivo, però, ha dichiarato guerra ai cosiddetti furbetti del Superbonus, decidendo di comminare multe salate e sanzioni esemplari per quanti vogliano usufruire indebitamente della misura. Una decisione certamente corretta, ma che potrebbe essere un'arma a doppio taglio.

La mancanza di chiarezza del Superbonus potrebbe far incappare in sanzioni anche a quanti lo abbiano chiesto correttamente.

 

Ricordiamo che in linea teorica il Superbonus dovrebbe riattivare il settore dell'edilizia. Lo scopo è quello di invogliare i proprietari degli immobili a ristrutturare le proprietà in chiave “green”. Nonostante questo, il fisco ha deciso di rimanere vigile: l'Agenzia delle Entrate ha deciso di far scendere in campo una struttura apposita con lo scopo di verificare dettagliatamente tutte le violazioni relative alle richieste del Superbonus.

 

A cosa dobbiamo fare attenzione?

A finire sotto osservazioni saranno, in particolare, tutte le opzioni per la cessazione e lo sconto in fattura previste dal Superbonus.

Sotto la lente d'ingrandimento ci saranno i fornitori che hanno applicato lo sconto ed i cessionari che hanno provveduto ad acquistare il credito d'imposta. Fornitori e cessionari potrebbero incappare in sanzioni o multe molte serie.

L'Agenzia delle Entrate è preoccupata per i possibili furbetti: nel caso in cui venissero contestate delle violazioni, il fornitore od il cessionario potrebbero essere chiamati in causa e potrebbe toccare anche a loro saldare l'eventuale sanzione.

L'importo della multa potrebbe variare da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dei crediti inesistenti utilizzati.

 

Generalmente le verifiche che effettua l'Agenzia delle Entrate sono di natura schiettamente documentale. 

Nel caso del Superbonus, invece, non si limiterà ad effettuare delle verifiche fiscali. Nel caso in cui dovessero emergere delle situazioni sospette, potrebbe addirittura far ricordo al tribunale: per legge, infatti, l'Agenzia dell’Entrate ha l'obbligo di inoltrare alle procure gli atti. Una volta ricevuti i documenti, i magistrati dovranno poi indagare sugli eventuali reati commessi: uno di questi potrebbe essere quello di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

Sarà poi il fisco a provvedere a recuperare l'importo equivalente: quanti avranno poi goduto degli incentivi senza averne diritto, saranno obbligati a pagare la somma portata in detrazione, che dovrà essere maggiorata di sanzioni ed interessi.

Il problema è che intorno al Superbonus c'è molta confusione!

Uno dei primi nodi che dovrebbe essere sciolto riguarda il tetto di due unità: una questione che ha dei confini ancora sfumati, ma che nel complesso mondo del Superbonus ha una sua rilevanza, perché si traina dietro tutti gli interventi agevolati. Stando a quanto ha ricostruito “Il Sole 24 Ore”, le persone fisiche che abbiano effettuato degli interventi usufruendo dell'Ecobonus su singole unità immobiliari, teoricamente potrebbero ottenere le agevolazioni del Superbonus 110% solo se corrispondenti a un numero massimo di due unità immobiliari. Questa limitazione non si applica, però, per gli interventi effettuati sulle parti comuni.

Nel caso in cui ci sia una spesa trainante effettuata dal condominio sulle parti comuni, questa, in linea teorica, potrebbe trainare le agevolazioni fiscali del 110% anche per gli altri interventi dell'Ecobonus effettuati dai singoli proprietari sul proprio appartamento.


Sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca se questa possibilità di traino del Superbonus si applichi a qualsiasi tipologia di condominio.

Il Superbonus, inutile dirlo appare piuttosto complicato.

È appetibile e rappresenta un'iniziativa importante offerta dal Governo che da un lato dovrebbe servire a svecchiare gli immobili, rendendoli più efficienti sotto il profilo energetico, ma che serve anche a dare una spinta all'edilizia. L'obiettivo di stanare eventuali furbetti è senza dubbio importante.


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