Com'è noto, il Superbonus consente di accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% per l'efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (approfondisci a tal proposito leggendo il precedente post ==> clicca).
Il Superbonus previsto dal
cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) si pone come fondamentale strumento per dare
impulso all'economia italiana e, al contempo, per favorire il rinnovamento di
strutture spesso fatiscenti e non rispettose della normativa più recente sulla
sicurezza e il risparmio energetico.
Il Superbonus è accessibile anche
ai condomini, i quali possono avvantaggiarsene per lavori inerenti alle parti
comuni dell'edificio. È chiaro che, qualora l'assemblea decidesse di procedere
in tal senso, la maggior parte degli oneri ricadrebbe sull'amministratore,
il quale sarebbe chiamato a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
previsti dalla legge, nonché a fornire ogni documentazione necessaria.
Vediamo dunque quali sono i
principali adempimenti fiscali a cui dovrebbe essere tenuto l'amministratore
per poter accedere al Superbonus per i condomini.
Quali
sono i compiti principali dell’amministratore?
L'art. 1130, comma primo, numero 5, del codice civile
stabilisce chiaramente che l'amministratore deve eseguire gli adempimenti
fiscali inerenti al condominio:
6) ….”
Pertanto, gli competeranno anche
quelli riguardanti il Superbonus, cioè l'accesso alla detrazione al 110% per
gli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici,
di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Come previsto per la generalità delle
spese relative agli interventi su parti comuni condominiali, anche per gli
eventuali lavori, trainanti e trainati, previsti dal Decreto Rilancio, l'amministratore
di condominio sarà tenuto all'invio telematico della comunicazione delle spese,
al fine di consentire al condominio di poter fruire della detrazione fiscale,
ai fini della determinazione dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione
annuale dei redditi.
L'invio telematico delle spese
sostenute dai condomini è uno degli adempimenti degli amministratori di
condominio che, come altri professionisti ed imprese, devono trasmettere le
informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata.
Cosa accade se, per mancata diligenza dell’amministratore nell'espletare il suo incarico, perdo il diritto alla detrazione?
Al riguardo, si segnala che per
granitica giurisprudenza, l'amministratore risponde per eventuali perdite del
beneficio fiscale non fruito, qualora sia acclarata la propria responsabilità
(ex multis, Cass., 26 settembre 2017, n. 22343; Cass., 14 maggio 2013, n.
11548).
Com'è senz'altro noto, tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio vi è la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso dovrà essere inviata
dal 15 ottobre 2020 (e successivamente entro il 16 marzo dell’anno successivo) una
comunicazione per esercitare l'opzione con le modalità attuative dell'art. 121
del Decreto Rilancio specificate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento
dell'8 agosto 2020. Tale provvedimento ha approvato il modello di comunicazione
da inviare all'Agenzia dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno
successivo a quello in cui si sostiene la spesa, per fruire dello sconto sul
corrispettivo o della cessione del credito di imposta corrispondente alla
detrazione spettante.
La comunicazione deve essere
inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari
(Caf, ecc.), dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o, appunto, dall'amministratore di
condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Come dobbiamo comportarci se il nostro condominio è amministrato da una
persona interna al condominio stesso?
Nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 1129 del Codice civile, non vi è obbligo di nominare
l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la
comunicazione per esercitare l'opzione è inviata da uno dei condòmini a tal
fine incaricato.
Il provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate dell'8 agosto 2020 specifica altresì che, per gli interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il condomino beneficiario della
detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati
nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente
all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa
accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice
fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
Nei casi di cessione del credito
da parte del condomino per interventi sulle parti comuni condominiali, precisa
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'invio telematico è
obbligatoriamente eseguito da chi rilascia il visto di conformità.
Tra gli altri doveri cui l’amministratore
debba prestare molta attenzione, vi è senza dubbio anche quello di curare i
pagamenti da effettuare a favore delle imprese incaricate di realizzare gli
interventi rientranti nel Superbonus. Si tratta di un aspetto delicatissimo e
fondamentale, in quanto il mancato rispetto delle condizioni e delle scadenze
comporterebbe la perdita del beneficio fiscale.
Anche in tali casi, poiché il
condominio affida all'amministratore il mandato di pagamento all'impresa che
realizza i lavori, ricade sull'amministratore non solo l'onere di
effettuare in concreto il versamento ma anche di eseguirlo nel più rigoroso
rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di agevolazioni
fiscali per gli interventi di recupero degli immobili (cfr. Cass.,
ord. 4 marzo 2020, n. 6086).
Non può essere dimenticata,
infine, la parte inerente alla certificazione che l'amministratore, in
qualità di rappresentante del condominio, dovrà fornire per poter accedere ai
benefici del Superbonus, soprattutto qualora si opti per lo sconto
in fattura o per la cessione del credito. Per la precisione, ai fini
dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus,
l'amministratore dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è
rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf. Il
soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
A cosa andiamo incontro se beneficiamo di una detrazione non dovuta?
Gli addetti ai lavori temono che il
Superbonus possa diventare una buona scusa per sanzionare chi lo richieda.
L'accusa è chiara e diretta: è
troppo complicato.
Sono ancora troppi gli aspetti
per i quali è necessario un chiarimento da parte del Governo. L'esecutivo,
però, ha dichiarato guerra ai cosiddetti furbetti del Superbonus, decidendo di
comminare multe salate e sanzioni esemplari per quanti vogliano usufruire
indebitamente della misura. Una decisione certamente corretta, ma che potrebbe
essere un'arma a doppio taglio.
La
mancanza di chiarezza del Superbonus potrebbe far incappare in sanzioni anche a
quanti lo abbiano chiesto correttamente.
Ricordiamo che in linea teorica
il Superbonus dovrebbe riattivare il settore dell'edilizia. Lo scopo è quello di
invogliare i proprietari degli immobili a ristrutturare le proprietà in chiave “green”.
Nonostante questo, il fisco ha deciso di rimanere vigile: l'Agenzia delle
Entrate ha deciso di far scendere in campo una struttura apposita con lo scopo
di verificare dettagliatamente tutte le violazioni relative alle richieste del
Superbonus.
A cosa dobbiamo fare attenzione?
A finire sotto osservazioni
saranno, in particolare, tutte le opzioni per la cessazione e lo sconto in
fattura previste dal Superbonus.
Sotto la lente d'ingrandimento ci
saranno i fornitori che hanno applicato lo sconto ed i cessionari che hanno
provveduto ad acquistare il credito d'imposta. Fornitori e cessionari
potrebbero incappare in sanzioni o multe molte serie.
L'Agenzia delle Entrate è
preoccupata per i possibili furbetti: nel caso in cui venissero contestate
delle violazioni, il fornitore od il cessionario potrebbero essere chiamati in
causa e potrebbe toccare anche a loro saldare l'eventuale sanzione.
L'importo della multa
potrebbe variare da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dei crediti
inesistenti utilizzati.
Generalmente le verifiche che effettua l'Agenzia delle Entrate sono di natura schiettamente documentale.
Nel
caso del Superbonus, invece, non si limiterà ad effettuare delle verifiche
fiscali. Nel caso in cui dovessero emergere delle situazioni sospette, potrebbe
addirittura far ricordo al tribunale: per legge, infatti, l'Agenzia dell’Entrate
ha l'obbligo di inoltrare alle procure gli atti. Una volta ricevuti i documenti,
i magistrati dovranno poi indagare sugli eventuali reati commessi: uno di
questi potrebbe essere quello di indebita compensazione di crediti non
spettanti o inesistenti.
Sarà poi il fisco a provvedere a
recuperare l'importo equivalente: quanti avranno poi goduto degli incentivi
senza averne diritto, saranno obbligati a pagare la somma portata in
detrazione, che dovrà essere maggiorata di sanzioni ed interessi.
Il problema è che intorno
al Superbonus c'è molta confusione!
Uno dei primi nodi che dovrebbe
essere sciolto riguarda il tetto di due unità: una questione che ha dei confini
ancora sfumati, ma che nel complesso mondo del Superbonus ha una sua rilevanza,
perché si traina dietro tutti gli interventi agevolati. Stando a quanto ha
ricostruito “Il Sole 24 Ore”, le persone fisiche che abbiano effettuato degli
interventi usufruendo dell'Ecobonus su singole unità immobiliari, teoricamente
potrebbero ottenere le agevolazioni del Superbonus 110% solo se corrispondenti
a un numero massimo di due unità immobiliari. Questa limitazione non si
applica, però, per gli interventi effettuati sulle parti comuni.
Nel caso in cui ci sia una spesa
trainante effettuata dal condominio sulle parti comuni, questa, in linea
teorica, potrebbe trainare le agevolazioni fiscali del 110% anche per gli altri
interventi dell'Ecobonus effettuati dai singoli proprietari sul proprio
appartamento.
Sarebbe opportuno che l'Agenzia
delle Entrate chiarisca se questa possibilità di traino del Superbonus si
applichi a qualsiasi tipologia di condominio.
Il Superbonus, inutile dirlo
appare piuttosto complicato.
È appetibile e rappresenta un'iniziativa
importante offerta dal Governo che da un lato dovrebbe servire a svecchiare gli
immobili, rendendoli più efficienti sotto il profilo energetico, ma che serve
anche a dare una spinta all'edilizia. L'obiettivo di stanare eventuali furbetti
è senza dubbio importante.



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